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Provvedimento 31 gennaio 2002

 

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2002).

 

(Pubblicato su GU n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n.70)

 

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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali

  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.

Giovanni Buttarelli, segretario generale;

  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua i dati personali "sensibili";

  Considerato  che  i  soggetti privati e gli enti pubblici economici possono  trattare  i  dati  sensibili  solo  previa autorizzazione di questa  Autorita'  e,  ove  necessario, con il consenso scritto degli interessati;

  Visti  gli  articoli  22, comma 3 e comma 3-bis e 23 della medesima legge n. 675/1996;

  Visto  l'art.  17  del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive  modificazioni  ed  integrazioni, nonche' il provvedimento del   Garante  n.  1/P/2000  del  30 dicembre  1999-13 gennaio  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale  sono  state  individuate  le  rilevanti finalita' di interesse pubblico di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996;

  Visto  l'art.  23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede modalita'  semplificate  per  le  informative di cui all'art. 10 della medesima  legge  e  per  la prestazione del consenso;

considerato che analoghe  modalita' semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;

  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);

  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento;

  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di   quelle   in   scadenza   il  31 gennaio  2002,  armonizzando  le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;

  Visto  l'art.  17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  135  (come  integrato  e  modificato  dall'art.  16  del  decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 281), secondo cui il trattamento dei dati  genetici  da  chiunque  effettuato  e' consentito nei soli casi previsti  da  apposita autorizzazione; considerato che il trattamento dei  dati  genetici  puo'  essere  proseguito  nei  limiti  di quanto disposto   dalla  presente  autorizzazione  fino  al  rilascio  della predetta autorizzazione;

  Ritenuto  opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'art. 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1998 n. 501, in relazione alla prevista  emanazione  del  testo  unico della normativa in materia di protezione  dei  dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001;

  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali,   nonche'  per  la  dignita'  delle  persone,  principi valutati  anche  sulla base delle raccomandazioni adottate in materia

di  dati  sanitari  dal  Consiglio  d'Europa  ed in particolare dalla raccomandazione N.R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere   trattati,   di   regola,  solo  nell'ambito  dell'assistenza sanitaria  o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

  Considerato  che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo  stato di salute e la vita sessuale e' effettuato per finalita' di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche   scientifiche   o   per  la  fornitura  all'interessato  di prestazioni, beni o servizi;

  Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;

  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato  con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

  Visti gli atti d'ufficio;

  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

  Relatore il dott. Mauro Paissan;

Autorizza:

    a) gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  a  trattare i dati idonei  a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute di un  terzo o della collettivita', e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilita';

    b) gli  organismi  e  le case di cura private, nonche' ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

    c) gli   organismi  sanitari  pubblici,  istituiti  anche  presso universita',  ivi  compresi  i  soggetti  pubblici allorche' agiscano nella  qualita'  di  autorita'  sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute,  anche  per  il  perseguimento delle finalita'  di  rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17, comma  1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del Garante  n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, o da altro provvedimento   di  questa  Autorita'  parimenti  adottato  ai  sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

      1) il  trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumita' fisica e della salute di un terzo o della collettivita';

      2) manchi  il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n.  675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilita';

      3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che  specifichi,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  3, della legge n. 675/1996,  come  modificato  dall'art.  5  del decreto legislativo n. 135/1999,  i  tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite;

    d) anche  soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)  a  trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,  qualora  il trattamento sia necessario per la salvaguardia della  vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel  caso  in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o di volere.

  Il  consenso,  ove  previsto,  e'  acquisito in conformita' anche a quanto  previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996  e  dall'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

       1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

 

  1.1. L'autorizzazione e' rilasciata:

    a) ai  medici-chirurghi,  ai  farmacisti,  agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;

    b) al   personale  sanitario  infermieristico,  tecnico  e  della riabilitazione   che   esercita   l'attivita'  in  regime  di  libera professione;

    c) alle  istituzioni  e  agli  organismi  sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

  In  tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata al fine di consentire ai  destinatari  di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi  o  di  eseguire  specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa  comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene   e   di  sanita'  pubblica,  di  prevenzione  delle  malattie professionali  e  degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti  di  organi  e  tessuti,  di  riabilitazione degli stati di invalidita'  e  di  inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle malattie  infettive  e  diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza  farmaceutica  e  di  assistenza  sanitaria alle attivita'

sportive o di accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti previsti  dall'ordinamento  sportivo.  Il trattamento puo' riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti  di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione  amministrativa  la  cui  utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

  Qualora  il  perseguimento  di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati  del  trattamento  preposti  a  tali  compiti osservino le stesse  regole  di  segretezza  alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari  della  presente  autorizzazione,  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.

  1.2. L'autorizzazione   e'   rilasciata,   altresi',   ai  seguenti soggetti:

    a) alle   persone   fisiche   o   giuridiche,   agli  enti,  alle associazioni  e  agli  altri  organismi privati, per scopi di ricerca scientifica,  anche  statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico, biomedico  o  epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere uno

studio  delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini  su  interventi  sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la  disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione non  permetta  alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre   acquisire  il  consenso  (fermo  restando  quanto  previsto dall'art.  23,  comma  1,  ultimo  periodo, della legge n. 675/1996 e dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282),  e  il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di  identificare  gli  interessati  anche   indirettamente,  salvo che l'abbinamento   al  materiale  di  ricerca  dei  dati  identificativi dell'interessato  sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca,  e  sia  motivato, altresi', per iscritto. I risultati della

ricerca  non  possono  essere  diffusi se non in forma anonima. Resta fermo  quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 281 e  n.  282  in  materia di ricerca scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;

    b) alle   organizzazioni   di   volontariato   o   assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi   determinati  e  legittimi  previsti,  in  particolare,  nelle rispettive norme statutarie;

    c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura e  di  riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per   perseguire   scopi   determinati   e   legittimi  previsti,  in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

    d) agli  enti,  alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute,  ivi  comprese  le confessioni religiose e le comunita' religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire  scopi  determinati  e  legittimi previsti, ove esistenti, nelle  rispettive  norme  statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;

    e) alle  persone  fisiche  e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle  associazioni  e  ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario  attinenti  anche  alla  vita  sessuale, e alle operazioni indispensabili  per  adempiere  agli  obblighi  anche precontrattuali derivanti  da  un  rapporto  di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni  o  di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito,  imprese  assicurative  o  riguarda valori mobiliari, devono considerarsi  indispensabili  i soli dati ed operazioni necessari per

fornire  specifici  prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto  puo'  riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

    f) alle   persone   fisiche   e   giuridiche,   agli  enti,  alle associazioni  e  agli  altri  organismi  che  gestiscono  impianti  o strutture   sportive,   limitatamente   ai  dati  e  alle  operazioni indispensabili  per  accertare l'idoneita' fisica alla partecipazione ad attivita' sportive o agonistiche;

    g) alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad  altri organismi, limitatamente   ai  dati  dei  beneficiari  e  dei  donatori  e  alle operazioni  indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonche' di donazioni di sangue.

  1.3. La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata, altresi', per il trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,   quando  il  trattamento  sia  necessario  ai  fini  dello svolgimento   delle   investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge 7 dicembre  2000,  n.  397,  o comunque per far valere o difendere un diritto  anche  da  parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei  casi  previsti  dalle  leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai

regolamenti  o dai contratti collettivi, sempreche' il diritto sia di rango  pari  a  quello  dell'interessato,  e  i  dati  siano trattati esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per  il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

 

            2) Categorie di dati oggetto di trattamento.

 

  Il   trattamento   puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto 1)  che  non  possano  essere  adempiute,  caso per caso, mediante il trattamento  di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e puo'   comprendere   le  informazioni  relative  a  stati  di  salute pregressi.

  Devono  essere  considerati  sottoposti  all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:

    a) le  informazioni  relative  ai  nascituri,  che  devono essere trattate  alla  stregua  dei  dati  personali in conformita' a quanto previsto  dalla  citata  raccomandazione  N.R  (97)  5  del Consiglio d'Europa;

    b) i  dati  genetici,  limitatamente  alle  informazioni  e  alle operazioni  indispensabili  per  tutelare  l'incolumita'  fisica e la salute  dell'interessato,  di  un  terzo o della collettivita', sulla base  del  consenso  ai  sensi  degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996.  In  mancanza  del  consenso,  se il trattamento e' volto a tutelare  l'incolumita'  fisica  e  la  salute  di  un  terzo o della collettivita',  il trattamento puo' essere iniziato o proseguito solo previa  apposita  autorizzazione  del  Garante.  I  dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d),  e)  ed  f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della  legge  n.  675/1996  devono  porre  in particolare evidenza il diritto   dell'interessato  di  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al trattamento  dei  dati  genetici che lo riguardano. Fino alla data in cui  sara'  efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati  genetici  prevista  dall'art.  17,  comma  5,  del  decreto  n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati  per  fini  di  prevenzione,  di  diagnosi  o di terapia nei confronti   dell'interessato,   ovvero   per   finalita'  di  ricerca scientifica,  possono essere utilizzati unicamente per tali finalita' o  per  consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata,  ovvero  per finalita' probatorie in sede civile o penale, in conformita' alla legge.

 

                    3) Modalita' di trattamento.

 

  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente  con  logiche  e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente  correlate  agli  obblighi,  ai compiti o alle finalita' sopra elencati.

  Restano  inoltre  fermi  gli  obblighi  di  acquisire  il  consenso dell'interessato  e  di  informarlo  in conformita' a quanto previsto dagli  articoli  10,  22  e  23  della  legge  n.  675/1996.  Per  le informazioni  relative  ai  nascituri,  il consenso e' prestato dalla gestante.

 

                     4) Conservazione dei dati.

 

  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati, per  un  periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi  o  ai  compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalita'  ivi  menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e  la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o  non  necessari  non  possono  essere  utilizzati,  salvo  che  per l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del documento  che  li  contiene.  Specifica  attenzione  e' prestata per l'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

 

               5) Comunicazione e diffusione dei dati.

 

  Ai  sensi  dell'art.  23,  comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei  a  rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario  per  finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.   I  dati  idonei  a  rivelare  la  vita  sessuale non possono essere diffusi,  salvo  il  caso  in  cui  la  diffusione riguardi dati resi manifestamente  pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso  non  abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

  I  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute, esclusi i dati genetici,   possono   essere   comunicati,  nei  limiti  strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalita' di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza  sanitaria  integrativa, le aziende che svolgono attivita' strettamente  correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura  all'interessato  di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti  di  credito  e  le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

 

                   6) Richieste di autorizzazione.

 

  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita', qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento

medesimo.

  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente autorizzazione,  relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso  comporti  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

 

                          7) Norme finali.

 

  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

    a) dall'art.  5,  comma  2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale  prevede  che  la rilevazione statistica della infezione da HIV deve   essere   effettuata   con   modalita'   che   non   consentano l'identificazione della persona;

    b) dall'art.  11  della  legge  22 maggio  1978, n. 194, il quale dispone  che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei  quali  e' effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono  inviare  al  medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;

    c) dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano la rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi   deontologici  previsti,  in  particolare,  dal  codice  di deontologia  medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini

dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

  Resta  ferma,  infine,  la  possibilita' di diffondere dati anonimi anche  aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a   contenuto   scientifico   o   finalizzate   all'educazione,  alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

 

          8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

 

  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

  Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il  trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 2/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 31 gennaio 2002

 

Il presidente

Rodota'

 

Il relatore

Paissan

 

Il segretario generale

Buttarelli