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Provvedimento
31 gennaio 2002
Garante per la Protezione dei Dati Personali
- Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2002).
(Pubblicato su GU n. 83 del 9-4-2002-
Suppl. Ordinario n.70)
Info: AmbienteDiritto.it - Consulenza DPS (privacy)
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali
In data odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente,
del prof. Gaetano Rasi e
del dott. Mauro
Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale
individua i dati personali "sensibili";
Considerato che i
soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare
i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita'
e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati;
Visti gli articoli
22, comma 3 e comma 3-bis e 23 della medesima legge n. 675/1996;
Visto l'art. 17
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
il provvedimento del Garante n.
1/P/2000 del 30 dicembre
1999-13 gennaio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono
state individuate le
rilevanti finalita' di interesse pubblico di cui all'art. 22, comma 3,
della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che
prevede modalita' semplificate per
le informative di cui all'art.
10 della medesima legge e
per la prestazione del consenso;
considerato che analoghe modalita' semplificate sono previste
dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;
Considerato che il
trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal
Garante anche d'ufficio
con provvedimenti di carattere generale, relativi a
determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n.
675/1996);
Considerato che le
autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono
risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli
interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni in sostituzione di
quelle in scadenza
il 31 gennaio 2002,
armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135 (come
integrato e modificato
dall'art. 16 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281), secondo cui il
trattamento dei dati genetici da
chiunque effettuato e' consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione; considerato che il trattamento dei dati
genetici puo' essere
proseguito nei limiti
di quanto disposto dalla presente
autorizzazione fino al
rilascio della predetta
autorizzazione;
Ritenuto opportuno che anche
tali nuove autorizzazioni provvisorie siano
a tempo determinato
ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998 n. 501, in relazione alla prevista emanazione
del testo unico della normativa in materia di protezione dei
dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001;
Considerata la necessita'
di garantire il
rispetto di alcuni principi volti
a ridurre al minimo i rischi di
danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i
diritti e le liberta' fondamentali,
nonche' per la
dignita' delle persone,
principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in
materia
di
dati sanitari dal
Consiglio d'Europa ed in particolare dalla raccomandazione N.R
(97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati,
di regola, solo
nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di
efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
Considerato che un elevato
numero di trattamenti idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale e' effettuato per finalita' di prevenzione
o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la
fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14
del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Autorizza:
a) gli esercenti le
professioni sanitarie a
trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili
per tutelare l'incolumita' fisica e la salute di un terzo o della collettivita', e il consenso non sia prestato o non
possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
b) gli organismi e le
case di cura private, nonche' ogni altro soggetto privato, a trattare con il
consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari
pubblici, istituiti anche
presso universita', ivi compresi
i soggetti pubblici allorche' agiscano nella qualita'
di autorita' sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo
stato di salute,
anche per il
perseguimento delle finalita'
di rilevante interesse pubblico
individuate dall'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio
2000, o da altro provvedimento di questa
Autorita' parimenti adottato
ai sensi dell'art. 22, comma
3-bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
1) il trattamento sia
finalizzato alla tutela dell'incolumita' fisica e della salute di un terzo o
della collettivita';
2) manchi il consenso (art. 23,
comma 1, ultimo periodo, legge n.
675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilita';
3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi,
ai sensi dell'art.
22, comma 3, della legge n. 675/1996, come
modificato dall'art. 5
del decreto legislativo n. 135/1999,
i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse
pubblico perseguite;
d) anche soggetti diversi da
quelli di cui alle lettere a), b) e c)
a trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento
sia necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o
di volere.
Il consenso, ove
previsto, e' acquisito in conformita' anche a quanto previsto dall'art. 23, commi 1-bis e
1-quater, della legge n. 675/1996
e dall'art. 17,
comma 3, del
decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
1.1. L'autorizzazione e' rilasciata:
a) ai medici-chirurghi, ai
farmacisti, agli odontoiatri,
agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi
o in elenchi;
b) al personale sanitario
infermieristico, tecnico e
della riabilitazione che esercita
l'attivita' in regime
di libera professione;
c) alle istituzioni e
agli organismi sanitari privati, anche quando non operino
in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione
e' rilasciata al fine di consentire ai
destinatari di adempiere o di
esigere l'adempimento di specifici obblighi
o di eseguire specifici
compiti previsti da leggi, dalla normativa
comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e
di sanita' pubblica,
di prevenzione delle
malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi
compresi i trapianti di organi
e tessuti, di
riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' fisica e psichica, di profilassi
delle malattie infettive e
diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza
sanitaria alle attivita'
sportive o di accertamento, in conformita'
alla legge, degli illeciti previsti
dall'ordinamento sportivo. Il trattamento puo' riguardare anche la
compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti
relativi alla gestione
amministrativa la cui
utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione
o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione
devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti
a tali compiti osservino le stesse
regole di segretezza
alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della
presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.
1.2. L'autorizzazione e' rilasciata, altresi', ai seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche
o giuridiche, agli
enti, alle associazioni e
agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche
statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di
terzi o della collettivita' in campo medico, biomedico o
epidemiologico, allorche' si
debba intraprendere uno
studio
delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su
interventi sanitari di tipo
diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie,
e la disponibilita' di dati solo
anonimi su campioni della popolazione non
permetta alla ricerca di
raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso
(fermo restando quanto
previsto dall'art. 23, comma
1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 e dall'art. 5,
comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282), e il trattamento
successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati
anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al
materiale di ricerca
dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il
risultato della ricerca, e sia
motivato, altresi', per iscritto. I risultati della
ricerca
non possono essere
diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 281 e n.
282 in materia di ricerca scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;
b) alle organizzazioni di
volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi
previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di
riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e
legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni
religiose riconosciute, ivi comprese
le confessioni religiose e le comunita' religiose, relativamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e
legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 22,
comma 1-bis, della legge n. 675/1996;
e) alle persone fisiche
e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati,
ove necessario attinenti anche
alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per
adempiere agli obblighi
anche precontrattuali derivanti
da un rapporto di fornitura
all'interessato di beni, di prestazioni
o di servizi. Se il rapporto
intercorre con istituti di credito,
imprese assicurative o
riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli
dati ed operazioni necessari per
fornire
specifici prodotti o servizi
richiesti dall'interessato. Il rapporto
puo' riguardare anche la
fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la
deambulazione;
f) alle persone fisiche
e giuridiche, agli
enti, alle associazioni e
agli altri organismi
che gestiscono impianti
o strutture sportive, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per
accertare l'idoneita' fisica alla partecipazione ad attivita' sportive o
agonistiche;
g) alle persone fisiche
e giuridiche e
ad altri organismi, limitatamente ai
dati dei beneficiari
e dei donatori e alle operazioni indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e tessuti,
nonche' di donazioni di sangue.
1.3. La presente autorizzazione e' rilasciata, altresi',
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, quando il
trattamento sia necessario
ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o comunque per far valere o difendere un diritto anche
da parte di un terzo in sede
giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di
conciliazione nei casi previsti
dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempreche' il diritto sia di rango pari
a quello dell'interessato, e i dati
siano trattati esclusivamente
per tali finalita'
e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento puo'
avere per oggetto
i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle
finalita' di cui al punto 1) che non
possano essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e puo' comprendere le informazioni relative
a stati di
salute pregressi.
Devono essere considerati
sottoposti all'ambito di applicazione
della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
a) le informazioni relative
ai nascituri, che
devono essere trattate alla stregua
dei dati personali in conformita' a quanto previsto dalla
citata raccomandazione N.R
(97) 5 del Consiglio d'Europa;
b) i dati genetici,
limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute
dell'interessato, di un
terzo o della collettivita', sulla base
del consenso ai
sensi degli articoli 22 e 23
della legge n. 675/1996. In mancanza
del consenso, se il trattamento e' volto a tutelare l'incolumita' fisica e la
salute di un
terzo o della collettivita', il
trattamento puo' essere iniziato o proseguito solo previa apposita
autorizzazione del Garante.
I dati genetici non possono
essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e)
ed f). Le informative
all'interessato previste dall'art. 10 della
legge n. 675/1996
devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data
in cui sara' efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici
prevista dall'art. 17,
comma 5, del
decreto n. 135/1999, e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati per
fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalita'
di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per
tali finalita' o per consentire all'interessato di prendere una
decisione libera e informata,
ovvero per finalita' probatorie
in sede civile o penale, in conformita' alla legge.
3) Modalita' di trattamento.
Fermi restando gli
obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n.
675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, il
trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con
logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente
correlate agli obblighi,
ai compiti o alle finalita' sopra elencati.
Restano inoltre fermi
gli obblighi di
acquisire il consenso dell'interessato e
di informarlo in conformita' a quanto previsto dagli articoli
10, 22 e 23 della
legge n. 675/1996.
Per le informazioni relative
ai nascituri, il consenso e' prestato dalla gestante.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati, per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o
ai compiti di cui al punto 3),
ovvero per perseguire le finalita'
ivi menzionate. A
tal fine, anche
mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la
stretta pertinenza e la non eccedenza
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non necessari
non possono essere
utilizzati, salvo che
per l'eventuale
conservazione, a norma
di legge, dell'atto
o del documento che
li contiene. Specifica
attenzione e' prestata per l'essenzialita'
dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente
le prestazioni e gli adempimenti.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai sensi dell'art.
23, comma 4, della legge n.
675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
diffusi solo se necessario per finalita' di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I
dati idonei a
rivelare la vita
sessuale non possono essere diffusi,
salvo il caso
in cui la diffusione riguardi
dati resi manifestamente pubblici
dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato
successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a rivelare
lo stato di
salute, esclusi i dati genetici,
possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti e alle finalita' di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi
compresi i fondi e le casse di assistenza
sanitaria integrativa, le
aziende che svolgono attivita' strettamente
correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di
credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni
di volontariato e i familiari dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei
trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non
sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa
Autorita', qualora il trattamento
che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di
autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla
data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi
accolte nei termini
di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non
prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del
presente provvedimento, salvo
che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la
raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
7) Norme finali.
Restano fermi gli
obblighi previsti da
norme di legge
o di regolamento o dalla
normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti piu'
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
a) dall'art. 5, comma
2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da
HIV deve essere effettuata con modalita' che
non consentano l'identificazione
della persona;
b) dall'art. 11 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il
poliambulatorio nei quali e' effettuato un intervento di interruzione
di gravidanza devono inviare al
medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non
faccia menzione dell'identita' della donna;
c) dall'art.
734-bis del codice
penale, il quale
vieta la divulgazione non consensuale delle generalita' o
dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresi' fermi
gli obblighi di
legge che vietano la rivelazione senza
giusta causa e
l'impiego a proprio
o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale,
nonche' gli obblighi deontologici previsti,
in particolare, dal
codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale
degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine,
la possibilita' di diffondere dati
anonimi anche aggregati e di
includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto
scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione
o all'informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha
efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.
Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia gia' conforme alle
prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 2/2000, il
titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il presidente
Rodota'
Il relatore
Paissan
Il segretario generale
Buttarelli